Calcolo del reddito per il gratuito patrocinio

In un momento di estrema vulnerabilità come la decisione di separarsi dal proprio coniuge, l’accesso alla tutela legale non dovrebbe essere un lusso, ma un diritto fondamentale. Eppure, per molte donne in Italia, la strada per ottenere il gratuito patrocinio – l’assistenza legale a spese dello Stato – è irta di ostacoli. Uno dei più controversi e, per certi versi, illogici, riguarda il calcolo del reddito per l’ammissione al beneficio. Sebbene una credenza diffusa lamenti l’inclusione del reddito del marito nel calcolo per la moglie richiedente, la realtà normativa è più sottile, ma non per questo meno problematica. La vera criticità, infatti, risiede nell’obbligo di considerare i redditi degli altri familiari conviventi, come i figli maggiorenni.
La Legge e la sua interpretazione: Escluso il coniuge, ma non il resto della famiglia
Contrariamente a quanto si possa pensare, la legge italiana è chiara su un punto: nella cause di separazione e divorzio, il reddito del coniuge da cui ci si intende separare non viene conteggiato per determinare il diritto al gratuito patrocinio. L’articolo 76, comma 4, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) stabilisce che si tiene conto del solo reddito personale dell’istante quando “gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”. La separazione coniugale è l’esempio emblematico di tale conflitto.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo principio (da ultimo, con la sentenza n. 20545/2020), affermando che il conflitto di interessi insito nella separazione rende inapplicabile la regola generale del cumulo dei redditi tra coniugi. Una precisazione doverosa che tutela, almeno in parte, chi intraprende questo difficile percorso.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha creato una stortura che vanifica, di fatto, la *ratio* della norma. Se da un lato si esclude il reddito del coniuge-controparte, dall’altro si afferma la necessità di includere nel calcolo complessivo i redditi di tutti gli altri familiari conviventi con la persona richiedente. Questo significa che se una donna, magari priva di un reddito proprio o con entrate minime, vive con un figlio maggiorenne che percepisce uno stipendio, la somma dei loro due redditi potrebbe facilmente superare la soglia per l’ammissione al gratuito patrocinio (attualmente fissata a € 12.838,01 annui).
La critica: Una solidarietà familiare presunta che ostacola la giustizia
Qui emerge la critica più aspra al sistema. La legge presume una solidarietà economica all’interno del nucleo familiare che, nella realtà dei fatti, può non esistere, specialmente in un contesto di crisi coniugale. Una donna che vuole separarsi potrebbe non avere alcun accesso o controllo sul reddito del figlio o di altri parenti conviventi. Imporle di dipendere dalla loro disponibilità economica per poter pagare un avvocato significa, di fatto, negarle l’autonomia necessaria per far valere i propri diritti.
Questa situazione crea un paradosso crudele:
1. Dipendenza economica perpetuata: Una donna economicamente debole, che magari ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia senza percepire un reddito proprio, si ritrova a dipendere non più solo dal marito, ma anche dai figli o da altri parenti per poter accedere a un suo diritto personalissimo.
2. Conflitti intra-familiari: La necessità di “usare” il reddito di un figlio per il calcolo può creare tensioni e conflitti. Un figlio potrebbe non essere disposto a contribuire economicamente alla separazione dei genitori o, più semplicemente, i suoi guadagni potrebbero essere interamente destinati alle proprie necessità.
3. Negazione dell’accesso alla giustizia: Nella pratica, se il reddito cumulato supera la soglia, la donna si vede respingere la domanda. Senza la possibilità di sostenere le spese legali, potrebbe essere costretta a rinunciare alla separazione o ad accettare condizioni svantaggiose pur di porre fine alla convivenza.
La norma, così interpretata, si scontra con il principio sancito dall’articolo 24 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di agire e difendersi in giudizio e assicura ai non abbienti i mezzi per farlo. Se l’accesso a questi “mezzi” è subordinato a una disponibilità economica teorica e non effettiva, il diritto stesso viene svuotato di significato.
Una proposta di riforma necessaria
Appare dunque evidente la necessità di un intervento correttivo. Una soluzione equa e in linea con lo spirito della Costituzione sarebbe quella di estendere l’esclusione dal calcolo non solo al reddito del coniuge, ma a quello di tutti i componenti del nucleo familiare quando la causa riguarda diritti personalissimi come la separazione. In questi frangenti, l’unica variabile da considerare dovrebbe essere il reddito effettivo e disponibile della persona che chiede tutela.
Vincolare il diritto a difendersi in una causa di separazione alla capacità economica di terzi, seppur familiari e conviventi, costituisce una barriera ingiusta che colpisce in modo sproporzionato le fasce più deboli della popolazione, e in particolare le donne. È tempo che la solidarietà familiare smetta di essere una presunzione di legge che ostacola la giustizia e che il diritto alla difesa venga garantito nella sua pienezza, basandosi sulla condizione economica reale dell’individuo e non su un’aritmetica familiare che spesso non rispecchia la realtà.